circ. n.0002576-U

Prevenzione infezione Covid-19: tutela dei lavoratori “fragili”

sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/08:

Personale Docente

Personale ATA

In riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il Ministero della
Salute n° 28877 del 04.09.20020 riguardante le modalità per il riconoscimento di eventuali situazioni di
maggiore fragilità rispetto al rischio di contagio da SARS-CoV-2, che aggiorna la procedura indicata dal
DPCM 26.04.2020, si riporta di seguito la nuova procedura indicata dalla circolare.
Nella nuova definizione proposta dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020, i “lavoratori fragili”
sono individuati fra i lavoratori “affetti da alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o
quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2,
possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia”.
In questa definizione non viene più indicato come riferimento base per la “fragilità” il requisito dell’età
superiore a 55 anni che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni normative, non ritenendosi tale
parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, elemento sufficiente per definire uno stato di
fragilità nelle fasce di età lavorative.

Per i lavoratori fragili di cui alla più recente definizione, il Dirigente Scolastico assicura adeguate misure di
sorveglianza sanitaria a richiesta del lavoratore interessato:
 attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/08:
dottor. Daniele Feudo mail daniele.feudo@gmail.com

La procedura per il riconoscimento dello stato di fragilità viene avviata dal lavoratore con la trasmissione al
Medico Competente della relativa certificazione.
All’esito di tale valutazione, il Medico Competente, previa visita medica se dallo stesso ritenuta necessaria,
esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni
maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARSCoV-
2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni
alternative.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Alessandroni

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