Descrizione
Il lavoro agile è la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in un luogo, anche coincidente con il proprio domicilio, abitabile e idoneo, diverso dalla sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile con il supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Relativamente alla prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori in modalità di lavoro agile, va ricordato che l’art. 3, c. 10, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prescrive che tutti i lavoratori subordinati che eseguono una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, sono assoggettati alle disposizioni del Titolo VII, “indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa”.
I lavoratori in modalità di lavoro agile devono essere informati dal datore di lavoro sulle linee aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali.
Per le verifiche della corretta attuazione, da parte del lavoratore a distanza, della normativa per la sicurezza, il Datore di Lavoro e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), oltre beninteso alle autorità competenti, hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro agile (sopralluogo che deve essere preceduto sia dal preavviso che dal consenso a farlo da parte del lavoratore).
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti di igiene e sicurezza previsti per i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile ed alle misure di prevenzione da mettere in atto.
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